Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale

Con la Legge Regionale n. 2 dell’ 08/03/2007, La Regione Puglia approva l’ “Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale” in conformità dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e a norma dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

NATURA DEI CONSORZI

Si stabilisce che i Consorzi: “sono enti pubblici economici per l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale … Hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria. Partecipano ai Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di intervento del Consorzio, le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura … Possono, altresì, partecipare ai Consorzi le Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e le Organizzazioni cooperative… Lo Statuto può regolare la partecipazione volontaria di altri soggetti privati”.

A COSA SERVONO I CONSORZI

I Consorzi provvedono:

  1. All’acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all’ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali. Raggiunto il limite del 70 per cento nell’assegnazione dei suoli di un agglomerato ricadente nel Consorzio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di tale agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI a un consorzio o società consortile costituiti da imprese insediate, cui può partecipare, con quote di minoranza, lo stesso Consorzio ASI;
  2. Alla realizzazione, su delega di enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;
  3. Alla vendita, all’assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;
  4. Alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;
  5. Alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi con proprio atto individua i criteri per favorire e regolare la localizzazione all’interno delle aree e fabbricati dei Consorzi;
  6. Alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani);
  7. Alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
  8. Al recupero di aree e immobili industriali preesistenti ai sensi dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Ove ricorrano ragioni d’urgenza e di pubblica utilità, il recupero può avvenire attraverso la procedura di esproprio;
  9. Alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
  10. All’acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;
  11. Alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;
  12. Alla gestione di spazi e servizi destinati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin-Off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economici che hanno la caratteristica di rendere possibile l’utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;
  13. Alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
  14. All’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;
  15. All’espressione di pareri obbligatori, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d’uso. Per il rilascio di tali pareri vale la regola del silenzio-assenso, trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere stesso.

COSA POSSONO FARE I CONSORZI

  • Promuovere e sottoscrivere accordi, contratti o intese di programma per l’attuazione di interventi complessi, implicanti l’azione coordinata e integrata con altri soggetti, disciplinati da norme comunitarie, statali e regionali.
  • Promuovere la costituzione di soggetti di diritto privato con la partecipazione di imprese, nonché di enti e organismi pubblici e privati interessati, per la gestione e l’erogazione di servizi connessi allo sviluppo dell’attività produttiva nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi secondo le procedure comunitarie.

COSA POSSONO FARE I CONSORZI

In forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:

  • Edazione e variazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) degli agglomerati e dei nuclei previsti dal Piano territoriale generale di cui al comma 1;
  • Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;
  • Procedure espropriative;
  • Locazione e alienazione di terreni e fabbricati.

La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

Attualmente sono ubicate circa 690 aziende nell’agglomerato Bari-Modugno e circa 105 nell’agglomerato di Molfetta (Fonte: sito internet del Consorzio ASI)

Scroll to Top